“Buongiorno avvocato,
sono imputato in un procedimento penale avanti il Giudice di Pace. Pochi giorni fa si è celebrata un’udienza alla quale la querelante avrebbe dovuto partecipare, ma non si è presentata, in quanto, come sono venuto a sapere da conoscenti in comune, non è più intenzionata a proseguire con il processo.
Se non erro, la non presentazione da parte del soggetto querelante equivale a remissione della querela, tuttavia ciò non è stato disposto dal Giudice.
Volevo dunque chiederle se mi può spiegare il perché.”
Gentile lettore,
la sua affermazione è, in linea di massima, corretta, ma sono necessarie alcune precisazioni.
L’articolo del Codice penale che dispone, all’incirca, quanto da lei dichiarato, è il 152, comma 3, n. 1: l’assenza ingiustificata del querelante all’udienza in cui è stato citato come testimone equivale a remissione tacita della querela. Questo significa che la non presenza ha gli stessi effetti della rinuncia al procedimento tramite la remissione processuale della querela davanti al Giudice. Tale norma è stata introdotta a partire dal 2022, con la Riforma Cartabia, la quale ha così codificato un orientamento ormai già affermato dalla giurisprudenza. La stessa riforma ha inoltre previsto, per la medesima finalità, che l’atto di citazione a testimoniare debba contenere l’avvertimento che la mancata comparizione integra remissione tacita di querela.
Tuttavia, è indispensabile conoscere ciò che è avvenuto prima dell’udienza da lei citata, in quanto dalla sua domanda si può solamente evincere che il procedimento si trova, attualmente, nella fase del dibattimento.
Quanto appena detto è fondamentale poiché il disposto dell’articolo citato non si applica qualora la persona offesa abbia, durante la fase delle indagini preliminari, rilasciato dichiarazioni (così come accade per gli altri soggetti assunti a sommarie informazioni).
In quest’ultimo caso, quindi, non si ha remissione di querela poiché secondo la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 11743 depositata il 25 marzo 2025, questa impostazione avrebbe come esito quello di: “ampliare il concetto di remissione tacita della querela al di là della volontà del legislatore senza che ricorrano le medesime esigenze che hanno giustificato l’introduzione della nuova ipotesi”.
Questo orientamento della Suprema Corte è giustificato dal fatto che, quando sono già state acquisite le dichiarazioni della parte offesa in una fase precedente del procedimento penale, una sua presenza, anche nelle fasi successive, risulterebbe irrilevante e ultronea. L’esigenza, infatti, di reiterare e ribadire la sua persistente volontà punitiva, già espressa con la presentazione della querela, in questo caso può dirsi superata.
Di fatto, dunque, la citazione a testimoniare viene “sostituita” dalle dichiarazioni rese in fasi di indagini.
Quanto da lei affermato, in merito alla non più attuale volontà del soggetto querelante di procedere giudizialmente nei suoi confronti, è pertanto irrilevante, nel caso quest’ultimo abbia, in precedenza, rilasciato dichiarazioni, non potendosi tale intenzione estrinsecarsi nella sua assenza all’udienza dibattimentale.
Si può quindi concludere affermando che quanto da lei esposto è corretto, ma è necessario delinearne l’ambito di applicazione: un’assenza non giustificata della persona offesa (soggetto querelante) a seguito di citazione a testimoniare equivale a remissione tacita della querela, ma tale conseguenza non si verificherà quando la non presenza è causata dalla superfluità della sua testimonianza alla luce delle già acquisite dichiarazioni in fase d’indagine.