Voce al diritto - 28 dicembre 2024, 07:45

Mantenimento e università: quando un genitore può smettere di pagare?

Mantenimento e università: quando un genitore può smettere di pagare?

“Buongiorno avvocato, 

sono padre di un figlio ormai ultratrentenne avuto dalla mia ex-moglie.

Dopo il nostro divorzio, il giudice mi aveva assegnato degli obblighi di mantenimento, tra i quali il pagamento delle tasse universitarie.

Considerata però l’età di mio figlio e il fatto che ormai è fuori corso da diversi anni, posso smettere di pagare oppure rischio di violare quanto stabilito dal giudice?”

Gentile lettore,

il suo dubbio è legittimo e interessante poiché permette di affrontare un aspetto poco trattato di un tema molto comune nelle Corti, ovverosia gli obblighi di mantenimento.

Lei chiede se, vista la situazione in cui si trova suo figlio, i pagamenti effettuati per le tasse universitarie non siano ormai eccessivi o addirittura superflui visto il perdurare dell’insuccesso del percorso universitario.

Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31564/2024, ha affermato che il figlio ormai più che maggiorenne, che tuttavia non ha ancora conseguito l’indipendenza economica, e che si trova da anni fuori corso all’università, se intende pretendere il mantenimento e il pagamento delle tasse universitarie da parte del genitore divorziato, è tenuto a dimostrare per quali motivi, siano essi personali o di carenza occupazionale, non abbia ancora conseguito la propria indipendenza reddituale.

Nel caso trattato dalla Suprema Corte, il genitore aveva, di sua iniziativa, già cessato di corrispondere i pagamenti relativi alle tasse universitarie e il Giudice aveva non solo confermato la legittimità di questa interruzione, ma revocato anche l’obbligo di pagamento del mantenimento.

I ricorrenti, madre e figlio, sostenevano che il “ragazzo” non avesse conseguito la laurea nei tempi previsti proprio a causa della mancata corresponsione delle somme previste per il mantenimento. Questi non avevano però considerato che, quando il padre aveva smesso di pagare quanto previsto per le tasse universitarie, il giovane si trovasse già da anni fuori corso per causa a lui imputabile, secondo quanto stabilito dal Giudice.

La Cassazione ha quindi confermato che il rapporto causa-conseguenza tra l’insuccesso universitario e il mancato pagamento non fosse dimostrato e che non fossero state altrettanto dimostrate nemmeno eventuali ragioni addizionali.

La Corte ha inoltre affermato che gli unici motivi che giustificano la persistenza dell’obbligo di mantenimento sono di natura prettamente personale, come ragioni di salute o relativi a peculiari situazioni personali od oggettive, come la difficoltà di reperimento o di conservazione di un’occupazione.

Ha infine concluso mettendo in evidenza criteri, applicabili anche alla situazione da lei descritta nel suo quesito, che emergendo legittimano l’esonero dagli obblighi di mantenimento da parte del genitore. Se infatti il percorso di vita del figlio è caratterizzato da mancanza d’intraprendenza e d’impegno nei confronti di un obiettivo da tempo prefissato, l’obbligo suddetto perdura solo se gli impedimenti all’autosufficienza economica vengono debitamente provati in sede di giudizio.

Concludendo, quindi, sulla base della giurisprudenza menzionata, se la situazione di inerzia del percorso universitario di suo figlio non è adeguatamente giustificata e provata, l’obbligo di corresponsione dei pagamenti relativi alle tasse universitarie, e non solo, può essere revocato dal Giudice.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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