Voce al diritto - 28 ottobre 2023, 07:45

Modifica del cognome: lo cambio perchè non mi rappresenta

Modifica del cognome: lo cambio perchè non mi rappresenta

“Buongiorno Avvocato,

le scrivo perché vorrei capire se è possibile modificare il mio cognome e avere quindi solo quello di mia madre in sostituzione di quello paterno.

Ho letto che ai nuovi nati si può dare sia il cognome materno che quello paterno ma anche uno solo di questi. È prevista tale possibilità anche per una modifica successiva?”

 

Cara lettrice,

le confermo che ha ben compreso i nuovi principi di diritto espressi dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, con una sentenza del 2022,la Consulta ha mutato il regime di attribuzione del cognome prevedendo che il figlio (nato successivamente alla pronuncia) possa assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dagli stessi oppure di uno solo dei due. Ad oggi è dunque possibile che sia attribuito anche solo il cognome materno.

Tale evoluzione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento ai principi espressi a livello comunitario ed internazionale, per cui, attraverso la libera scelta del cognome, si vuole attribuire maggiore importanza al diritto all’identità personale piuttosto che all’appartenenza ad un determinato gruppo familiare.

Per quanto riguarda invece la modifica del cognome la disciplina da applicare, mi dispiace deluderla, è sempre la stessa e dunque il D.P.R. 396/2000 il quale all’art.89 prevede le modalità ed i casi in cui è possibile provvedere a tale mutamento. Pertanto, cara lettrice, dovrà rivolgere la sua istanza di modifica del cognome, debitamente motivata, alla Prefettura territorialmente competente considerando, però, che i principi suesposti dalla giurisprudenza costituzionale dovranno comunque essere tenuti a mente dall’Autorità.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (la n. 8422/2023)ha, infatti, affermato che nel caso di modifica del cognome è necessario valutare la corrispondenza dello stesso con l’identità personale del richiedente in quanto si può affermare che la scelta del cognomerifletta il legame tra il figlio ed i propri genitori. Nel caso in esame al Consiglio di Stato, la figlia voleva modificare il proprio cognome poiché non intratteneva più alcun rapporto con il padre con cui condivideva dunque solo il cognome. Non si riconosceva pertanto nel cognome di un padre assente, mentre avrebbe voluto identificarsi con il cognome del genitore che aveva provveduto alla sua crescita ed educazione. Il Consiglio di Stato ha confermato la possibilità di tale modifica che le era già stata concessa in primo grado dal TAR.

Quindi, cara lettrice, non conoscendo nel merito la motivazione che la spinge a modificare il suo cognome, le consiglio in generale di motivare in maniera specifica la sua richiesta in modo che sia esplicito quale sia il cognome con cui si sente realmente rappresentata in base al suo vissuto.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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