“Gentile Avvocato,
sono ormai avanti con l’età, qualcuno direbbe che sono anziana anche se non mi sento tale. Non ho mai avuto figli e da alcuni anni sono rimasta anche vedova.
Da tempo, però, ho stretto un legame affettivo con una famiglia e in particolar modo con un suo componente di circa 20 anni più giovane di me.
Volevo quindi sapere se posso adottare questa persona o se la legge prevede delle limitazioni in tal senso?”
Gentile lettrice,
il suo quesito è interessante vista la non frequente trattazione di casi di questo tipo da parte dei nostri Tribunali.
Per rispondere, è necessario, innanzitutto, mettere in evidenza un elemento da lei menzionato ovvero sia la maggior età di entrambi i soggetti coinvolti, condizione fondamentale vista la previsione di una differente disciplina per le adozioni di minorenni.
Per questo motivo, le norme da utilizzare nel caso in oggetto sono quelle presenti nel primo libro del Codice civile, al Titolo VIII. Tra queste, sicuramente significative e pertinenti alla sua domanda sono gli articoli 291, 296 e 297.
Il primo disciplina l’età minima che l’adottante deve avere, pari a 35 anni, e il divario di età tra questi e l’adottando, che deve essere almeno di 18 anni. Il secondo, invece, prevede che per la validità dell’adozione vi deve essere il consenso di entrambi i soggetti coinvolti e, infine, l’articolo 297 richiede il consenso anche dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante in quanto, come afferma la Corte costituzionale, soggetti che subiscono rilevanti ripercussioni di status in seguito all’adozione.
Lei, inoltre, mi chiede se vi possano essere delle restrizioni per procedere in questo modo vista la sua età avanzata.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.29684 del 19 novembre scorso, ha affermato che tale istituto giuridico è ormai contraddistinto da una flessibilità che permette di applicarlo in situazioni differenti tra loro. Alla funzione puramente patrimoniale dell’adozione di maggiorenne, quindi, si è ormai aggiunta anche una funzione solidaristica derivante da rapporti personali di affetto o amicizia protratti nel tempo.
La Suprema Corte, infatti, richiamando quanto affermato, l’anno scorso, dalla Corte costituzionale, afferma che: “le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione” e “la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l’esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell’art. 2 della Costituzione”.
L’istituto è, conseguentemente, applicabile al suo caso, visto che lei afferma che ha stretto, da anni, un rapporto affettivo con la famiglia del quale il potenziale adottando fa parte.
In conclusione, dunque, non esistono limitazioni derivanti dall’età dell’adottante che può procedere con l’adozione purché, chiaramente, vengano rispettati i cennati requisiti legali previsti dal Codice civile.