Buongiorno avvocato,
sono socio di una srl che al momento si trova in una situazione economica complicata. Proprio per questo motivo l’amministratore mi ha invitato a procedere con un nuovo finanziamento che ho effettuato qualche mese fa. Ora, però, afferma che non può rimborsarmi se prima non paga gli altri creditori. Secondo lei si sta comportando correttamente o posso far valere le mie ragioni?
Gentile lettore,
il suo quesito è sicuramente interessante e meritevole di attenzione visto l’elevato numero di società a responsabilità limitata presenti in Italia.
Per rispondere, è necessario, innanzitutto, mettere in evidenza la differenza tra conferimento e finanziamento (altresì detto prestito) che un socio può effettuare. Infatti, entrambi prevedono l’afflusso di denaro nella società, tuttavia differiscono per un elemento fondamentale ovvero sia il diritto alla restituzione.
I conferimenti non prevedono un obbligo immediato alla restituzione, mentre i finanziamenti non solo prevedono quest’obbligo, ma richiedono anche la restituzione degli interessi maturati su quella somma.
Apparentemente, dunque, la sua pretesa è legittima, se non fosse per un dettaglio da lei menzionato. Quando la società si trova in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o quando sarebbe stato ragionevole l’apporto di un conferimento, il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato (termine che significa letteralmente “posto alle spalle”) rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Quanto appena detto è contenuto nel disposto dell’articolo 2467 del codice civile, il quale mira a prevenire il rischio che una scorretta gestione societaria, durante una situazione di crisi, trasferisca il rischio sui creditori.
L’amministratore, quindi, sta agendo correttamente; se non si comportasse in questo modo, infatti, sarebbe chiamato a rispondere, in via risarcitoria, del danno corrispondente all’entità dei debiti verso i creditori rimasti insoddisfatti.
Qualora invece, la situazione di dissesto economico-finanziario della società dovesse peggiorare e l’amministratore venisse sostituito da un curatore fallimentare, quest’ultimo non incorrerebbe in responsabilità anche qualora non richieda le somme versate erroneamente ai creditori postergati. Questo perché, quanto appena detto non si applica ai soggetti che subentrano all’amministratore come, tra l’altro, recentemente affermato nella sentenza n. 1729 della Corte d’Appello di Firenze.
In conclusione, quindi, quanto riferitole dall’amministratore è corretto: per il soddisfacimento del suo credito dovrà attendere che, in alternativa, la situazione di squilibrio e difficoltà economica venga meno o che gli altri creditori sociali, quelli cioè non postergati, siano soddisfatti. In caso contrario, infatti, il suo credito non è esigibile e l’amministratore che nonostante questo lo rimborsi, terrebbe un comportamento in contrasto con l’articolo 2467 del codice civile con le conseguenze cennate.