“Buongiorno avvocato,
sono una ragazza di 28 anni e ho un profilo su OnlyFans nel quale creo contenuti per adulti.
Ho da poco scoperto che i miei video vengono a loro volta registrati e diffusi su internet senza il mio consenso.
Vorrei capire se possono farlo o se posso invece impedire che ciò avvenga?”
Gentile lettrice,
il suo quesito pone una questione interessante e attuale, visto il crescente e inarrestabile sviluppo di piattaforme come OnlyFans e simili. Per risponderle, è necessario evidenziare la differenza che sussiste tra il reato individuato all’articolo 612-ter c.p. rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e l’articolo 171 della legge sulla protezione del diritto d’autore.
Il primo riferimento legislativo menzionato, introdotto dal Codice Rosso per disciplinare il cosiddetto revengeporn, punisce chiunque tenga determinate condotte, tra le quali l’invio, la pubblicazione e la diffusione, in relazione a immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, i quali sono stati realizzati con l’intenzione di mantenerli privati.
Lo stesso articolo, ai commi successivi, introduce ulteriori soggetti nel novero di coloro che possono rendersi responsabili delle condotte sopramenzionate, i quali, tuttavia, devono agire con l’intenzione specifica di rendere nocumento alla vittima. Questi soggetti, cosiddetti distributori secondari, si differenziano da quelli del comma precedente, i distributori primari, poiché non partecipano direttamente alla realizzazione e sottrazione del materiale, ma lo ricevono o lo acquisiscono solamente.
La disposizione poi procede indicando alcune circostanze aggravanti della fattispecie legate o allo status di chi tiene la condotta, nello specifico il coniuge o una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, o a particolari situazioni in cui la persona offesa si trova, quali uno stato di inferiorità fisica o psichica o di gravidanza.
Come abbiamo detto, il reato riguarda materiale realizzato con la specifica finalità di mantenerlo privato, caratteristica che sembrerebbe renderlo diverso dal materiale caricato su piattaforme come OnlyFans dal momento che esso è realizzato con uno scopo lucrativo ed è destinato ad essere visibile a chiunque si iscriva, pagando, al profilo di quel/quella specifico/a creator.
Proprio la necessità di un previo pagamento conduce a considerare l’altro riferimento legislativo menzionato, ovverosia l’articolo 171 della legge 633/1941 (“Legge sulla protezione del diritto d’autore”). Infatti, tale articolo punisce chiunque tenga delle condotte lesive aventi ad oggetto materiale coperto da diritto d’autore, in questo caso le foto e i video caricati sul profilo.
Discorso differente si può fare per ciò che viene da lei realizzato dopo aver ricevuto espressa richiesta dal singolo utente ed essere stata da questi pagata, poiché quel contenuto viene senza dubbio creato per il soggetto che lo ha commissionato ed è quindi solamente a questi destinato. Tale elemento rende questo tipo di foto e video simili, dal punto di vista legale, al materiale tutelato dall’articolo 612-ter c.p.
Ciò che viene pubblicato sul suo profilo OnlyFans, quindi, a meno che siano contenuti creati su richiesta del singolo iscritto, sembrerebbe rientrare nella fattispecie appena menzionata. La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n.25516 del 5 marzo 2024, ha indicato, quale elemento di discrimen per l’applicazione di uno o l’altro riferimento normativo, la limitazione all’accesso alla piattaforma.
Tutte le immagini e i video che vengono caricati su piattaforme che prevedono una regolare procedura di registrazione, allora, vengono fatti rientrare nei contenuti “destinati a rimanere privati” nonostante siano stati realizzati con un chiaro e indiscutibile scopo lucrativo, tutelandoli così con la disposizione del codice penale.
In conclusione, la registrazione e la diffusione dei suoi contenuti è sicuramente illegittima e può quindi agire legalmente per evitare che queste condotte continuino, basandosi sul disposto dell’articolo 612-ter c.p. per le ragioni sopra indicate.