“Buongiorno Avvocato,
nel nostro condominio astigiano ci troviamo a dover pagare da anni i consumi di un condomino il cui alloggio era finito all'asta. Purtroppo, non è mai stato venduto per cui, ironia della sorte, il vecchio proprietario rientrerà in possesso dell’appartamento. Le utenze erano state messe sotto sigillo in quanto l’alloggio messo all'asta, era stato anche oggetto di occupazione. A quanto pare però, il proprietario, che oltretutto non ha alcun reddito, ha diritto al ripristino delle utenze, per cui noi condomini continueremo a pagare per lui. Le chiedo cortesemente consiglio.”
Cara lettrice,
la questione che mi ha sottoposto riguarda l’ampia e sempre dibattuta tematica delle spese condominiali.
È infatti, purtroppo, un tema sempre più frequente quello degli oneri condominiali non pagati.
La normativa che regola il pagamento delle spese condominiali prevede che le stesse siano ripartite in base al valore della proprietà del singolo condomino ma statuisce altresì che, nel caso in cui uno dei proprietari risultino morosi, gli altri condomini siano obbligati, pro quota, al pagamento del debito condominiale. È comunque fatta salva la possibilità di rivalersi successivamente sul predetto condomino moroso per ciò che si paga in suo luogo.
Nel Suo caso, mi pare purtroppo di comprendere che la situazione sia molto critica, tanto che, a un certo punto, sono stati giustamente apposti i sigilli all'appartamento del condomino moroso a seguito di un'occupazione. L'appartamento stesso, a quanto mi riferisce, era stato messo all'asta, immagino a seguito di un pignoramento immobiliare, ma è rimasto invenduto e quindi ritornerà nella disponibilità del debitore.
In una simile situazione, un possibile rimedio potrebbe essere rinvenuto nell'art. 63 comma 3 delle disposizioni attuative del codice civile.
La predetta norma consente infatti all'amministratore di condominio di sospendere i servizi condominiali che possono essere goduti in separato, se il condomino è moroso da più di sei mesi.
In questo modo, si potrebbe porre un argine quantomeno a esborsi futuri, impedendo al condomino inadempiente di continuare a usufruire di servizi condominiali a spese degli altri.
Per quel che concerne, invece, il debito pregresso alla chiusura delle utenze, mi dispiace dirLe che è inevitabile la ripartizione dello stesso tra gli altri condomini, salva successiva possibilità di chiederne il rimborso al debitore.
Unica speranza è che qualcuno acquisti l'appartamento, perché in tal caso, ai sensi dell'art. 63 comma 4 delle disposizioni attuative del codice civile, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato in solido, ovvero insieme, al condomino moroso, al pagamento degli oneri condominiali relativi all’anno in cui acquista e all’anno precedente.
Da quel che comprendo, tuttavia, il proprietario originario è tornato nella disponibilità dell’immobile e pertanto mi pare si sia ben lontani dall'arrivo di un nuovo acquirente.
Pertanto, alla luce dei fatti, l'unica soluzione che credo possa dare un po' di soddisfazione a Lei e agli altri condomini è quella di valutare la possibilità di sospendere i servizi al condomino inadempiente, ai sensi del sopra citato art. 63 comma 3 disp att. cc.