Voce al diritto | 19 novembre 2022, 07:45

Assolto nel processo penale: ecco come ottenere il rimborso delle spese legali

Assolto nel processo penale: ecco come ottenere il rimborso delle spese legali

“Egregio avvocato,

sono stato assolto con formula piena in un processo penale. Il mio avvocato mi ha presentato la sua parcella e mi dice che prima devo pagarlo, poi potrò chiedere allo Stato che mi rimborsi. Mi può spiegare come funziona?”

Gentile lettore,

la ringrazio per la domanda, che mi dà modo di illustrare una recente innovazione legislativa, molto utile per chi si trova coinvolto suo malgrado in un procedimento penale.

Purtroppo, può succedere a tutti di essere ingiustamente accusati e, fino a non molto tempo fa, le spese per difendersi erano interamente a carico dell'imputato, anche se poi era assolto.

Devo in primo luogo dirle che il suo avvocato, oltre ad avere evidentemente compiuto un ottimo lavoro facendola assolvere, ha anche ragione nel chiedere che lei paghi le sue spettanze professionali e poi domandi il rimborso allo Stato. Nello specifico, il rimborso è stato previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2021 (legge n. 178/2020) e dal successivo decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 20.12.2021.

L'assoluzione deve risultare da sentenza divenuta irrevocabile con le formule "perché il fatto non sussiste" o "perché non ha commesso il fatto" o ancora "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato". In quest'ultimo caso, è però escluso il rimborso nell'ipotesi di assoluzione a seguito di depenalizzazione del fatto contestato.

E' inoltre escluso il rimborso per chi è stato assolto solo per alcuni capi di imputazione, ma condannato per altri, oppure è stato prosciolto per estinzione del reato a seguito di prescrizione o amnistia.

Ancora, non è possibile accedere al fondo statale deputato ai rimborsi se si è stati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato (perché in tal caso non si devono versare somme all'avvocato) o se si è ottenuta la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite. Su quest’ultimo aspetto, va infatti precisato che, nei reati perseguibili a querela, è possibile chiedere che, in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il querelante sia condannato al pagamento delle spese di lite dell'imputato.

Al lato pratico, la richiesta di rimborso deve essere presentata dall'imputato prosciolto (non dall'avvocato), tramite la piattaforma telematica sul sito del Ministero della Giustizia e con credenziali Spid.

Il termine per la presentazione è dal 1° gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione diventa irrevocabile.

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la parcella dell'avvocato, vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, che deve dare un parere di congruità, con in più l'attestazione che l'importo è stato corrisposto al professionista tramite bonifico.

Da ultimo, va precisato che la domanda di rimborso può essere accolta nei limiti dell’importo massimo di Euro 10.500,00.

Si tratta quindi di una procedura purtroppo caratterizzata da una notevole burocrazia, oltreché da un limite annuo di rimborsi erogabili, ma è pur sempre un importante passo avanti rispetto alla situazione precedente, a tutela di chi è rinviato a giudizio senza colpa.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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