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Asti | 09 gennaio 2021, 07:45

"Ci vuole un secondo per chiamare grassa una ragazza e lei impiegherà la sua vita a morire di fame. Pensa prima di agire" (Harry Styles)

"Ci vuole un secondo per chiamare grassa una ragazza e lei impiegherà la sua vita a morire di fame.  Pensa prima di agire" (Harry Styles)

“Le scrivo per raccontare la storia di mia figlia. Anna ha 16 anni e fin da bambina ha dimostrato tendenza a prendere peso;nei mesi scorsi la vedevo spenta e completamente assente, ma nonostante le mie insistenti richieste su cosa le stesse capitando, non ho mai ricevuto risposta. Lo scorso pomeriggio Anna è tornata a casa in lacrime e mi ha confessato di essere da tempo vittima di scherni e di vere e proprie violenze da parte di un gruppo di coetanee. Cercherò di starle vicina per evitare possibili sindromi depressive, ma Anna piange e riferisce di non voler più tornare a scuola. Come posso difendere mia figlia?”

Sul bullismo si è detto e scritto molto, soprattutto grazie alle campagne che in questi anni hanno acceso i riflettori sul tema del bullismo a scuola. Molti sono i ragazzi che hanno deciso di denunciare i fatti e la conferma arriva dalle numerose pronunce giurisprudenziali in merito.

Anna, come tante altre giovani ragazze della sua età, è chiaramente una vittima del preoccupante fenomeno di violenza, capace (come vedremo) di trasmodare negli atti persecutori se perpetrato nel tempo.

A tal riguardo, v’è da dire che a destare preoccupazione non è tanto la violenza dei “cattivi”, quanto più l’indifferenza dei “buoni”. Proprio così, perché questi episodi, spesso, si svolgono sotto gli sguardi degli spettatori che, piuttosto di affrontare il problema a muso duro, molte volte preferiscono far “orecchio da mercante”. Ma, forse, si intravede uno spiraglio di luce.

Il tema del bullismo, infatti, è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione (ciò a dimostrazione, appunto, del fatto che esistono coraggiosi eroi che trovano la forza di denunciare); la Suprema Corte (Cfr. Cass. 163/2021), in una recentissima pronuncia, ha avuto cura di precisare come, con riferimento agli atti di bullismo, il bene tutelato sia la libertà psichica, compromessa dalla coercizione della volontà. Il fatto costitutivo del bullismo, non è quindi né la violenza né la minaccia, bensì la coercizione.

Autore e vittima del reato sono spesso coetanei (con la necessaria precisazione di quanto previsto dall’art. 97 c.p., a mente del quale il minore infraquattordicenne non può essere ritenuto imputabile e che la punizione del minore di età compresa fra i 14 ed i 17 anni richiede un accertamento della capacità di intendere e di volere); il bullo con il proprio atteggiamento pone la vittima in una condizione di soggezione psichica in conseguenza dell’atto violento che non si esaurisca in sé.

La Cassazione respinge, quindi,l'affermazione della coincidenza tra le condotte violente e minacciose e l'evento del reato quale conseguenza istantanea e priva di risvolti successivi. La compressione della libertà psichica del compagno di scuola, costretto a subire prevaricazioni o messo alla berlina pubblicamente, è sufficiente all'imputabilità per violenza privata dell'autore delle condotte.Il Giudice accerterà inoltre se tali condotte abbiano determinato un effetto lesivo dell'autodeterminazione della vittima.

Nel caso di specie, sua figlia è chiaramente vittima di “bodyshaming”, una forma di bullismo verbale legato all’aspetto fisico e capace di avere un forte impatto psicologico sulla vittima.

La violenza reiterata costituisce il reato di stalking.

Ma v’è di più. Allorquando gli atti di prevaricazione risultino reiterati nel tempo e si dimostrino idonei ad incidere negativamente sulla psiche della vittima, il passaggio dalla contestazione della violenza privata allo stalking è pressoché certa. Talvolta, infatti, le vittime come Anna vivono uno stato di disagio tale da impedirgli di trascorrere normalmente la propria quotidianità. Mi riferisce, a tal proposito, che la ragazza si rifiuta di tornare a scuola.

Tale circostanza appare sicuramente elemento idoneo a configurare quel disagio tanto forte da costituire atto persecutorio previsto e punito dall’art. 612 bis codice penale.

Tempistiche e modalità di presentazione della querela.

In ragione dell’età di Anna (16 anni), la denuncia potrà essere presentata indifferentemente dalla ragazza ovvero da parte di voi genitori. La querela dovrà essere sporta entro 3 mesi dall’ultimo atto di bullismo subito, con la precisazione che il termine sarà elevato a sei mesi nel caso di stalking. Ferma restando la possibilità di costituzione di parte civile in sede penale, il danno ingiusto subito, qualificabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., potrà essere indifferentemente richiesto in sede civile.

L’educazione

Ritengo, da genitore, che il problema debba poi essere affrontato diversamente: la querela dovrebbe essere l’estremo rimedio di fronte a fatti da tutti ritenuti inaccettabili.

Senza una sana educazione alle spalle, che solo i genitori dovrebbero fornire ai propri figli, è la scuola che deve sopperire, già a partire dalla scuola dell’infanzia, arrivando alla scuola primaria con interventi di educazione emotiva, affettiva e relazionale.

Solo con la prevenzione e con l’educazione in un momento in cui si forma il carattere dei nostri figli e quindi con un programma educativo che si sviluppi sino alla scuola media e non oltre il primo biennio della scuola superiore, si possono vedere i risultati.

Siamo però noi adulti (genitori, insegnanti e personale scolastico) che dobbiamo intervenire e collaborare costantemente durante la crescita dei ragazzi; siamo noi i veri responsabili del loro benessere; siamo noi per i bambini e per i ragazzi i modelli di abilità relazionali e dobbiamo fornire loro l’esempio di come entrare in relazione con gli altri.

Avv. Filippo Testa


Voce al diritto a cura dell'Avv. Filippo Testa
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